Arruolamento e imbarco ufficiali di 2a classe.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE
Oggetto: Arruolamento e imbarco degli ufficiali di navigazione del diporto di 2a classe.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 maggio 2025, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe non hanno l'obbligo, ma
solo la facoltà di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.
Dalla disposizione discendono conseguenze in materia di arruolamento e imbarco.
Gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª
categoria, sono soggetti a stipula della convenzione di arruolamento in Capitaneria di porto ai sensi del codice
della navigazione e sono iscritti nel ruolino di equipaggio al momento dell'imbarco, come ivi è registrato lo
sbarco.
Gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe non iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, non hanno accesso alla convenzione di arruolamento codicistica, perché non rientrano nel novero
dei marittimi, ma dei lavoratori marittimi. Per loro trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle
leggi applicabili.
Pertanto, essi sono contrattualizzati dall'avente titolo con un contratto di prestazione di servizi registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Non potendo essere iscritti nel ruolino di equipaggio, il contratto indica i limiti temporali dell'obbligazione, che costituiscono le date di imbarco e sbarco, fatte salve eventuali modifiche o rescissioni del contratto o comunicazioni dell'avente titolo. Il contratto deve essere tenuto a bordo assieme al ruolino di equipaggio se richiesto in Capitaneria di porto dall'avente titolo per altri imbarchi.
Le medesime procedure sono applicate all'estero dai Consolati.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli