Imbarco con Patente Nautica, chiarimenti
l’imbarco professionale con la sola patente nautica può essere consentito unicamente...
"L’imbarco professionale con la sola patente nautica può essere consentito sulle imbarcazioni da diporto puro con possibilità di annotazione sul libretto ma non computabile ai fini del conseguimento dei titoli professionali."
Oggetto: Imbarco di personale marittimo con patente nautica
su unità da diporto non adibita ad uso commerciale.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DGVPTM/DIV.7/GA 04/01/2022
In relazione alla tematica in oggetto, va necessariamente premesso che il quadro normativo di riferimento è attualmente costituito dal codice della nautica, D. Lgs. 171/2005, e s.i.m. e dal D.M. 121/2005, concernente la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Le disposizioni concorrenti dei su citati provvedimenti normativi, rappresentano evidentemente un sistema giuridico complesso che nel tempo si è cercato di chiarire attraverso più pronunciamenti da parte dell’amministrazione centrale, fornendo peraltro interpretazioni a volte non sempre univoche o foriere di difficoltà applicative e procedure amministrative non omogenee da parte delle autorità marittime periferiche.
Allo stato, appare quindi quanto mai opportuna una rilettura approfondita della materia, stante la necessità oggettiva di uniformare l’azione amministrativa in un campo che di fatto comporta anche riflessi sul mercato del lavoro dei marittimi professionali applicati al diporto.
A tal proposito, una prima valutazione concerne la portata dell’art. 34, comma 4, del codice della nautica che si limita a prevedere genericamente la possibilità per la gente di mare di prestare servizio sulle imbarcazioni e le navi da diporto avvalendosi della patente nautica ma non stabilisce nel dettaglio le funzioni che possono essere rivestite a bordo e nemmeno la tipologia della navigazione effettuabile in tale modalità – privata o commerciale - ben esplicitando invece il principio che tale navigazione non può essere computata ai fini della maturazione dei requisiti di navigazione per il conseguimento dei titoli professionali.
L’interpretazione compiuta della su esposta disposizione può essere tuttavia risolta con la lettura combinata e complementare della stessa con le disposizioni del decreto ministeriale 121/2005, che, prescindendo dalla valutazione del rango tra le due fonti giuridiche, resta indubbiamente di natura più specialistica con riguardo alla materia dei titoli professionali del diporto, definendone con precisione all’art. 1 il campo di applicazione.
Si ricorda che tale ambito di applicazione prevede l’obbligatorietà del titolo professionale per le attività lavorative svolte a bordo delle imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio, delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’art. 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e a bordo delle navi da diporto. Come si vede, resta escluso dal citato campo di applicazione il solo personale che svolge attività lavorativa a bordo delle imbarcazioni da diporto private (diporto puro).
Una seconda valutazione, di carattere più generale, riguarda l’impostazione che nel corso del tempo si è vieppiù consolidata nel settore della nautica e cioè che una maggiore professionalizzazione del personale addetto risponda sicuramente alle esigenze della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ciò che resta l’obiettivo preminente della pubblica amministrazione, pur tenendo conto delle esigenze di opportunità di lavoro specie nel particolare momento economico e sociale. Risulta quindi ampiamente giustificata e condivisibile la scelta, specie per il settore medio-alto delle unità da diporto, di affidare in particolare le funzioni di comando a personale con le adeguate conoscenze e perizia marinaresca. Allo scopo, come noto, con l’art. 36-bis del codice della nautica sono stati individuati ulteriori percorsi di formazione professionale ed è stato istituito un nuovo titolo professionale del diporto che sarà definito con apposito decreto attuativo in corso di redazione.
Tutto quanto ciò premesso, ai fini della corretta attività operativa degli uffici competenti, si chiarisce che con l’attuale quadro normativo, l’imbarco professionale con la sola patente nautica può essere consentito unicamente sulle imbarcazioni da diporto (unità fino a 24 metri di lunghezza) che effettuano navigazione di diporto puro, con possibilità di annotazione sul libretto di navigazione e con l’indicazione di navigazione non computabile ai fini del conseguimento dei titoli professionali.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene perciò non applicabile qualsiasi altra interpretazione non in linea con il presente orientamento che le Direzioni Marittime in indirizzo sono pregate di estendere ai comandi dipendenti.