Ufficiale del diporto di 2° (Yachts ≤200GT)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172
e, in particolare, gli articoli 36-bis, comma 1, e 39, comma 6, lettera b);
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121,
concernente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del
diporto e, in particolare, l’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), che dispone, tra i requisiti per
l’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, l’aver sostenuto, con esito favorevole, un
esame teorico e pratico secondo il programma e le modalità d'esame stabiliti con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante
approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione
marittima) e, in particolare, gli articoli 259, 260 e 261;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante
approvazione del regolamento per la navigazione interna e, in particolare, gli articoli 49 e 50;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo,
cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei e, in
particolare, l’articolo 10, commi 2 e 4;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, recante
requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti
alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 83 del 06/08/2016;
RITENUTO di procedere alla disciplina del programma e delle modalità dell’esame per il
conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe
DECRETA
Articolo 1
Programma di esame
1. Ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 è approvato il programma d’esame teorico e pratico,
contenuto in allegato 1, per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di
navigazione del diporto di 2a classe di cui al medesimo articolo 4-bis.
2. Il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe è conforme al
modello contenuto in allegato 2.
Articolo 2
Modalità di esame
1. Le prove d’esame consistono in un colloquio con il candidato, teso ad accertare la
conoscenza degli argomenti di cui ai punti dall’1 all’8, e nella prova pratica di cui al punto
9 del programma d’esame contenuto nell’allegato 1.
La prova pratica si svolge in acque marittime su una un’unità navale di lunghezza non inferiore a 15 metri.
2. L’esame ha luogo presso gli uffici di compartimento marittimo, secondo il calendario,
almeno semestrale, di volta in volta pubblicato sul sito istituzionale degli uffici.
3. L’esame è sostenuto innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento
marittimo e composta:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina
militare o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle
Capitanerie di porto, in servizio permanente effettivo o in congedo da non più di dieci
anni;
i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica,
articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti
e apparati marittimi, che hanno svolto attività didattica presso i medesimi istituti tecnici
per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione
del mezzo, anche in posizione di quiescenza, purché non abbiano superato il
settantacinquesimo anno di età; il personale della gente di mare in possesso di certificato
di competenza non inferiore a comandante del diporto di cui all’articolo 7 del d.m. n.
121/2005;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in possesso
del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso;
gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle
motovedette d’altura del Corpo; il personale della gente di mare in possesso di certificato
di competenza non inferiore a capitano del diporto di cui all’articolo 6 del d.m. n.
121/2005.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto
ovvero da un impiegato civile del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 3
Esonero dalla prova pratica
1. Sono esonerati dallo svolgimento della prova pratica:
a) i marittimi in possesso dei titoli professionali di
capo barca per il traffico nello Stato,
capo barca per il traffico locale e
capo barca per la pesca costiera
di cui, rispettivamente, agli articoli 259, 260 e 261 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
purché con libretto di navigazione in corso di validità;
b) i marittimi in possesso dei titoli professionali della navigazione interna di
capitano e capo timoniere
di cui, rispettivamente, agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, anche se privi della qualifica di “autorizzato” di cui
all’articolo 58 del medesimo decreto, purché con libretto di navigazione in corso di validitàpdiv>
c) i marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio
di cui all’articolo 10, commi 2 e 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Articolo 4
Conseguimento del titolo senza esame
1. Possono conseguire il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe senza sostenere l’esame:
a) i titolari da almeno tre anni di patente nautica di categoria B per nave da diporto
di cui all’articolo 39, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 in corso di validità, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettere c), d) ed e), del d.m. n. 121/2005;
b) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza:
ufficiale di coperta,
primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT,
primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT,
comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT,
comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT,
ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT
che compiono viaggi costieri e comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 23 e 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 83 del 06/08/2016, purché con certificato di competenza e libretto di navigazione in corso di validità;
c) il personale della gente di mare titolare dei seguenti certificati di competenza del diporto della sezione coperta:
ufficiale di navigazione del diporto,
capitano del diporto e
comandante del diporto
di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6 e 7 del d.m. n. 121/2005, purché con certificato di competenza e libretto di navigazione in corso di validità.
Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4, nonché di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il requisito inerente al titolo di studio di cui all’articolo 4-bis, comma 2, lettera b),del d.m. n. 121/2005.
2. Entro trentasei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, i titolari da almeno dieci anni di patente nautica di categoria A di cui all’articolo 39, comma 6, lettera a), del d.lgs. n. 171/2005, con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, con esonero dallo svolgimento della prova teorica alle seguenti condizioni:
a) età non inferiore a cinquant’anni;
b) iscrizione per un periodo complessivo di almeno dieci anni nel registro delle imprese o nel REA di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con codice ATECO 50.10 (noleggio di natanti da diporto con equipaggio ad esclusione del trasporto di linea) o 77.21.02 (noleggio di imbarcazioni da diporto senza equipaggio) o 74.90.9 (altre attività professionali, scientifiche e tecniche);
c) in alternativa alla lettera b),
aver stipulato uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con imprese di noleggio e/o di locazione di unità da diporto per un periodo complessivo di almeno dieci anni. Si applica il principio codicistico della prevalenza della consistenza sostanziale delle modalità con cui si svolge il rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione formale data dalle parti.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli
Una nostra opinione?
Il possesso di un Titolo Marittimo Commerciale, da adesso in poi, non sarà più l'elemento distintivo del CV di un Comandante.
Gli Armatori leggeranno con più attenzione altre caratteristiche:
l’esperienza (su quante barche ha navigato?);
la longevità negli incarichi (per quanto tempo è rimasto a bordo?);
le referenze (precedenti Armatori possono testimoniare a suo favore?);
le specifiche competenze di manutenzione (motore / vela / impianti);
le altre lingue che conosce;
la foto con cui si presenta...
Ok, aumenteremo l'attenzione per i dettagli, ma...
ma poi ci chiediamo, come comporremo gli equipaggi?
Il Comandante senza Libretto, Corsi e Biennale e
la Stewardess con tutti i documenti in regola?
Le poche in possesso di tutti i documenti varranno molto più degli stessi Comandanti.
Oppure inaugurate anche
la Stewardess di 2° classe;
il Marinaio di 2° classe;
il Cuoco di 2° classe.
In un Paese di seconda classe